riprendiamo dal sito “volere la luna!
20-05-2024 – di: Francesco Pallante
Non sono pochi i profili d’interesse della vicenda relativa all’estromissione, prima, e alla riammissione, poi, della lista “Pace Terra Dignità” alle elezioni europee nella Circoscrizione Nord-Ovest.
I fatti, anzitutto. È regola generale che per presentarsi a una competizione elettorale occorra dimostrare un qualche radicamento sociale, in modo che le risorse amministrative impiegate per consentire lo svolgimento del procedimento elettorale non risultino spese al servizio di interessi particolari, ma rispondano, come sempre deve avvenire, all’esigenza di operare a soddisfazione dell’interesse generale. La nostra, in effetti, è una democrazia rappresentativa incentrata sui partiti politici ed è, dunque, ragionevole richiedere a chi intenda concorrere alle consultazioni elettorali di dimostrare l’essere, e il farsi, espressione politica di posizioni ideali aventi una qualche “consistenza” sociale organizzata: ciò cui è finalizzata la raccolta preliminare di un certo numero di firme di elettori a sostegno della presentazione delle liste elettorali. Di converso, altrettanto ragionevole è che dall’onere della raccolta delle firme siano esonerate le formazioni politiche che già hanno dimostrato di essere espressione di una parte significativa del corpo elettorale, avendo ottenuto eletti nella precedente tornata di scrutini o risultando collegate a partiti già rappresentati nell’assemblea di futura elezione.
Proprio quest’ultima previsione è stata fatta venir meno, tramite il decreto-legge n. 7/2024 (poi convertito nella legge n. 38/2024), per l’elezione del prossimo Parlamento europeo, costringendo la lista “Pace Terra e Dignità” – sino a quel momento esentata dalla raccolta delle firme – ad attivarsi per ottenere le sottoscrizioni divenute necessarie per presentare le proprie candidature, potendo peraltro far conto su un termine temporale di appena 30 giorni per l’adempimento dell’incombenza, contro i 180 giorni a disposizione delle liste tenute sin in origine alla raccolta delle firme. Ciò non ha impedito alla lista “Pace Terra e Dignità” di riuscire a raggiungere, e ampiamente superare, il numero delle firme necessarie, pur con alcune contestazioni relative alla Circoscrizione Isole, dovute al ritardo nella consegna dei certificati elettorali degli elettori da parte di alcuni comuni (contestazioni, dunque, in realtà non imputabili alla lista, pacificamente riammessa alle elezioni nell’ambito dello stesso procedimento amministrativo elettorale), e alla Circoscrizione Nord-Ovest, a causa dell’irregolarità dell’autenticazione di alcune sottoscrizioni raccolte nella regione Valle d’Aosta. Dopo le due prime decisioni amministrative di esclusione, per opera dell’Ufficio elettorale circoscrizionale istituito presso la Corte d’Appello di Milano e dell’Ufficio elettorale centrale istituito presso la Corte di Cassazione, anche quest’ultima vicenda ha infine trovato definizione favorevole alla riammissione della lista in una sentenza del Tar Lazio che risulta d’interesse per alcuni dei ragionamenti in essa contenuti.
Anzitutto, è da notare come i giudici amministrativi abbiano evitato di pronunciarsi su alcune questioni che pure rivestono sicuro rilievo costituzionale: a) l’utilizzo del decreto-legge in prossimità delle elezioni per disciplinare la partecipazione partitica in senso restrittivo, in aperta violazione dell’art. 77 Costituzione (non sussistevano certamente i requisiti straordinari di necessità e urgenza necessari a giustificare il ricorso a tale fonte normativa da parte del Governo) e, più in generale, delle regole-guida sui procedimenti elettorali sancite dalla Commissione di Venezia (che disconoscono legittimazione agli interventi decisi nell’imminenza del voto); b) la violazione della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento nell’ordinamento giuridico in capo ai soggetti del medesimo – due elementi costitutivi della nozione stessa di Stato di diritto –, dovuta al cambiamento delle regole a procedimento elettorale già avviato che ha costretto i promotori della lista “Pace Terra e Dignità” a far fronte, in tempi brevissimi, a una situazione originariamente non prevedibile; c) l’irragionevolezza della previsione normativa che impone di raccogliere un numero minimo di 1.500 firme in ciascuna regione della Circoscrizione elettorale, senza che vi sia, dunque, alcun rapporto con la consistenza numerica del corpo elettorale delle diverse regioni (in una circoscrizione, peraltro, segnata dall’impressionante differenza tra gli otto milioni di elettori lombardi e i centomila elettori valdostani), con il risultato, oltretutto, di far gravare sugli elettori dell’intera circoscrizioni eventuali difficoltà localmente circoscritte a porzioni, potenzialmente anche molto ridotte, della circoscrizione stessa.
Se il Tar Lazio ha trascurato di pronunciarsi su tali questioni non è perché le abbia ritenute irrilevanti, bensì perché ha ritenuto preferibile concentrarsi su altra questione, più puntale, relativa allo specifico della contestazione rivolta dagli Uffici elettorali, circoscrizionale e nazionale, alla lista “Pace Terra e Dignità”: l’irregolarità dell’autenticazione di alcune delle firme raccolte in Valle d’Aosta a sostegno della presentazione della lista, per via della mancanza, su alcuni moduli dediti alla raccolta delle sottoscrizioni, del timbro che attestasse la qualifica del soggetto preposto all’autenticazione delle sottoscrizioni stesse.
A risultare decisivo per l’annullamento delle decisioni degli Uffici elettorali è, in particolare, il fatto che gli Uffici stessi non hanno adeguatamente considerato che, anche in assenza del timbro d’ufficio, la pubblica amministrazione preposta al governo del procedimento elettorale aveva comunque piena contezza sia dell’identità del soggetto autenticante, sia della sua legittimazione all’autenticazione, dal momento che tutti gli ulteriori elementi necessari alla sua identificazione risultavano presenti e che l’amministrazione di appartenenza (nello specifico, il Consiglio regionale) era stata preavvertita dell’impegno che sarebbe stato espletato nel procedimento di raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni. Correttamente, il Tar Lazio distingue tra «l’oggetto dell’autentica (che investe l’identità del sottoscrittore e la circostanza che la firma apposta è ad esso riferibile e che è fidefacente) e la […] “indicazione” della identità e della qualifica dell’accertatore», precisando che «l’efficacia probatoria dell’autentica dipende dal possesso in concreto nell’autenticante della qualifica di pubblico ufficiale (che è la fonte del potere certativo)» e non dalla correttezza formale della sua attestazione. È vero che la normativa richiede che l’attestazione avvenga secondo determinate modalità, ma ciò al fine di «permettere il celere riscontro tra l’esercizio del potere [certificativo] ed il suo presupposto soggettivo», non il sorgere del potere stesso, che, come detto, dipende dalle qualità oggettivamente rivestite dall’autenticatore, purché chiaramente identificabile. Ne segue che «non v’è ragione di escludere che eventuali carenze inerenti le indicazioni della qualifica di pubblico ufficiale posseduta dall’autenticante di firme raccolte per la presentazione delle liste elettorali siano integrabili con il soccorso istruttorio», tanto più in un caso, come quello di specie, in cui «il possesso della qualifica di consigliere regionale in capo all’autenticante è documentato da un atto preesistente alla raccolta delle firme, avente data certa in quanto protocollato» («l’autenticatrice […] è consigliere regionale della Valle d’Aosta: essa, in data 15 marzo 2024, aveva comunicato in via ufficiale al Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta la sua intenzione di raccogliere le firme per la lista di cui si discute»).
In definitiva, posto che chi ha autenticato aveva, in quanto consigliere regionale, il potere di autenticare, il fatto che in alcuni dei moduli, per il resto regolarmente compilati, non ne ricorra la qualifica, non inficia la validità delle autenticazioni, dal momento che a fondare il potere di autenticazione è l’effettivo possesso della qualifica da parte di un soggetto la cui identità è comunque certa.
Prima di concludere, merita forse ancora svolgere una riflessione di ordine costituzionale, che, se fosse stata fatta propria dagli Uffici elettorali circoscrizionale e nazionale, avrebbe forse potuto consentire una più immediata risoluzione della vicenda. Ciò che, nel quadro di un ordinamento democratico, non va mai dimenticato è che la partecipazione politica dei cittadini alla vita collettiva è la molla da cui scaturisce il movimento dell’intero meccanismo costituzionale, al punto che la Costituzione, all’articolo 48, configura il voto non soltanto come diritto, bensì anche come dovere (sia pure nella forma del «dovere civico»). Come scrive Costantino Mortati, tale configurazione «riesce facilmente comprensibile quando si rifletta che il diritto elettorale, per la finalità da cui è ispirato e a cui tende, di rendere possibile la formazione dei supremi organi statali, è il primo ed il più importante di quei diritti che […] si sono chiamati “funzionali” perché rivolti a soddisfare non, o non esclusivamente, interessi propri di chi l’esercita bensì interessi generali» (Istituzioni di diritto pubblico, Tomo I, Cedam, Padova 1975, pp. 434-435). Paolo Barile aggiunge che «poiché “civico” vuole dire “del cittadino”, l’aggettivo non muta di certo la natura giuridica del dovere» di votare (Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 1975, p. 130). La stessa Corte costituzionale ha sancito che il dovere di esercitare il diritto di voto «ha una fondamentale funzione di interesse pubblico, in quanto attiene all’esercizio della sovranità che l’art. 1 della nostra Costituzione dichiara appartenere al popolo» (sentenza n. 39/1973). Ne segue che l’interpretazione della normativa in materia elettorale deve essere sempre costituzionalmente orientata nel senso di favorire nella massima misura possibile la partecipazione alle votazioni – tanto più, in tempi di astensionismo dilagante – e, dunque, di offrire agli elettori la più ampia scelta tra le opzioni politiche disponibili. L’adempimento del dovere di votare non deve, in altri termini, essere in alcun modo sfavorito dalle istituzioni pubbliche, bensì agevolato in ogni modo possibile ogni qual volta vi sia da scegliere tra una lettura restrittiva e una espansiva della normativa. Solo così il principio fondamentale della partecipazione democratica – alla cui attuazione sono primariamente poste le istituzioni che intervengono nel procedimento elettorale – può dirsi realmente rispettato.